Disciplina sperimentale per il voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee del 2024

Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia

Data :

9 aprile 2024

Disciplina sperimentale per il voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee del 2024
Municipium

Descrizione

COMUNE DI TERRALBA

Provincia di Oristano

UFFICIO ELETTORALE

Disciplina sperimentale per il voto da parte degli studenti fuori sede

in occasione delle elezioni europee del 2024

Art. 1-ter del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024)

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

 

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 28 marzo 2024, è stata pubblicata la legge 25 marzo 2024, n. 38 di conversione del decreto-legge in oggetto.

Al riguardo, facendo seguito alle circolari Prefettizie n. 13053 del 4 aprile u.s. e n. 13246 del 5 aprile u.s., si forniscono le indicazioni operative in ordine alla disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per l’anno 2024, introdotta dall’art. 1-ter.

Nel dettaglio, sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni.

Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:

  • se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio (comma 2). In tal caso, il comune di temporaneo domicilio fornirà alla sezione elettorale un elenco degli studenti fuori sede ammessi a votare nella sezione medesima. Inoltre, i nominativi degli studenti che si presentano nel seggio per votare sono aggiunti in calce alla lista sezionale e annotati nel verbale in apposito paragrafo;
  • se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio. In tale ipotesi, il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il comune di residenza (comma 3).

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL VOTO “FUORI SEDE”

Per poter esercitare il voto “fuori sede”, gli interessati devono presentare, al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, apposita domanda, secondo il modello che si allega alla presente (all. 1), con l’indicazione dell’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Alla domanda occorre inoltre allegare:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia della tessera elettorale personale;
  • copia della certificazione o di altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.

Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia inoltrata personalmente dall’interessato, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata entro e non oltre domenica 5 maggio 2024 (35° giorno antecedente la data della consultazione).

La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 15 maggio 2024 (commi 4 e 5).

Dopo aver ricevuto la domanda e comunque non oltre lunedì 20 maggio 2024 (20° giorno antecedente la data della consultazione), il comune di residenza verifica il possesso del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente, dandone comunicazione:

  • al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati nella medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune di residenza;
  • al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in una circoscrizione elettorale diversa da quella di appartenenza.

Al fine di evitare duplicazioni di voto, l’ufficiale elettorale del comune di residenza provvede ad annotare nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto lo studente fuori sede che quest’ultimo eserciterà il voto per le consultazioni europee in altro comune (comma 6). Tali studenti, pertanto, per le elezioni europee non saranno considerati come elettori della sezione di rispettiva iscrizione e per essi non dovranno essere autenticate schede di voto per le predette elezioni.

Entro mercoledì 22 maggio (18° giorno antecedente la data della consultazione) i comuni comunicano alla Prefettura - U.T.G. il numero degli elettori studenti iscritti nelle proprie liste elettorali che hanno chiesto di votare fuori sede, divisi per circoscrizioni elettorali di temporaneo domicilio, secondo l’allegato modello (all. 2).

Entro il 5° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè martedì 4 giugno 2024, il comune destinatario della comunicazione sopra citata (comune di temporaneo domicilio, ovvero comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio) rilascia all’elettore fuori sede un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. L’attestazione può essere rilasciata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale (commi 7 e 12).

IDENTIFICAZIONE E AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI “FUORI SEDE”

In merito alle modalità di identificazione e ammissione al voto, sono applicabili le norme di carattere generale.

In particolare, lo studente fuori sede vota previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale, sulla quale va apposto il bollo della sezione e la data del voto.

Il numero della tessera deve essere annotato nell’apposito registro unitamente al nome del comune e al numero della sezione dove lo studente è iscritto.

Inoltre, il presidente della sezione, prima di consegnare la scheda allo studente che si presenta a votare, deve:

  • prendere visione dell’attestazione rilasciata dal comune di temporaneo domicilio o dal comune capoluogo di regione, verificando se la sezione in cui lo studente si presenta a votare corrisponde a quella indicata nell’attestazione medesima;
  • apporre sulla predetta attestazione l’annotazione “Ha votato”, la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l’elettore sia nuovamente ammesso a votare per le consultazioni europee.

Si ritiene opportuno evidenziare che laddove un elettore presentatosi a votare non risulti nell’elenco o nella lista degli studenti fuori sede, potrà comunque essere ammesso a votare presentando l’attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco del comune di temporaneo domicilio o del comune capoluogo di regione, previ gli accertamenti del caso.

Resta inteso che l’esercizio del voto fuori sede per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia non preclude all’interessato la facoltà di esercitare il voto presso il proprio comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate.

ISTITUZIONE DEI SEGGI SPECIALI NEI CAPOLUOGHI DI REGIONE

Per consentire l’esercizio del voto da parte degli studenti domiciliati in un comune appartenente a una circoscrizione elettorale diversa da quella nella quale è ubicato il comune di residenza, in ogni capoluogo di regione sono istituite sezioni speciali.

A ciascuna sezione sono assegnati non più di 800 elettori ammessi al voto, o frazione di essi. Al riguardo, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull’opportunità che, come precisato dalla norma, gli elettori appartenenti alla medesima circoscrizione elettorale siano aggregati nella medesima sezione speciale (comma 8). Ciò al fine di prevenire, per quanto possibile, l’eventualità che in una sezione speciale vi siano meno di cinque votanti provenienti da una data circoscrizione elettorale, con la conseguente necessità di rinvio delle operazioni di scrutinio, secondo quanto si dirà in un successivo paragrafo.

I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione speciale sono annotati in un’apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale (comma 9). In proposito, per garantire la speditezza e correttezza del procedimento elettorale, si ritiene opportuno che la lista sezionale sia suddivisa in tante sottosezioni quante sono le circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori ammessi al voto. Rimane inteso che, essendo cinque le circoscrizioni elettorali previste per le elezioni europee (Italia nord-occidentale, Italia nord- orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare), nelle sezioni speciali potranno essere ammessi a votare elettori appartenenti alle quattro circoscrizioni diverse da quella nella quale è ubicato il capoluogo di regione.

Rimane altresì inteso che, essendo ammessi a votare nelle sezioni speciali i soli studenti fuori sede domiciliati in una circoscrizione elettorale diversa da quella del comune di residenza, nelle sezioni medesime non possono votare le particolari categorie di elettori di cui agli artt. 48, primo comma, secondo, terzo e quarto periodo, 49 e 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (rappresentanti delle liste dei candidati nella sezione, candidati nella circoscrizione, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione, militari delle Forze armate, appartenenti ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

Possono invece votare nelle sezioni speciali il presidente, il segretario e gli altri componenti delle sezioni medesime, ove siano essi stessi studenti fuori sede che hanno presentato istanza di ammissione al voto (cfr. il successivo comma 10 dell’articolo in argomento). In applicazione delle disposizioni di carattere generale, nel caso in cui i componenti del seggio siano studenti fuori sede iscritti nelle liste di altra sezione speciale, i loro nominativi sono sono aggiunti in calce alla lista sezionale e annotati nel verbale in apposito paragrafo.

In ordine agli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione troveranno applicazione le disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22; 51, primo comma, e 53 del D.P.R. n. 361/1957; 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. Pertanto, sarà cura delle sezioni elettorali ordinarie, comprese quelle ospedaliere, e degli ordinari seggi speciali provvedere alla raccolta del voto di tali categorie di elettori, pur laddove si tratti di studenti fuori sede, ovviamente per la circoscrizione elettorale di ubicazione del luogo di cura o di detenzione o del domicilio di cui all’art. 1 del citato decreto-legge n. 1/2006.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni speciali si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 361/1957, recante il testo unico per l’elezione della Camera dei deputati, fatto salvo quanto diversamente previsto dal provvedimento in esame. Viene, peraltro, disposto che:

  • il presidente della sezione è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione, preferibilmente tra gli iscritti all’albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente Corte d’appello;
  • gli altri componenti della sezione sono parimenti nominati dal sindaco del comune capoluogo di regione, preferibilmente tra gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore tenuto dallo stesso capoluogo di regione, compresi nella graduatoria formata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989, n. 95.

In ogni caso, stante il rinvio alle disposizioni generali sulla composizione degli uffici elettorali di sezione, possono altresì trovare applicazione l’art. 35, quinto comma, e l’art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957.

Infine, il segretario è designato dal presidente della sezione speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione. Nondimeno, ove necessario, il presidente, gli scrutatori e il segretario possono essere individuati tra gli stessi studenti che hanno presentato istanza di voto fuori sede (comma 10).

OPERAZIONI DI VOTAZIONE E SCRUTINIO

Presso ogni sezione speciale è collocata un’urna per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione medesima; in ciascuna sezione possono quindi essere collocate fino a un massimo di quattro urne (comma 11).

La scheda, è quella relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune di residenza dello studente ammesso al voto fuori sede. Dopo aver votato, lo studente restituisce la scheda al presidente che la introduce nell’urna corrispondente alla predetta circoscrizione elettorale (comma 13).

Le operazioni di voto nelle sezioni speciali si svolgono contestualmente alle operazioni di voto presso le sezioni ordinarie del territorio nazionale, e cioè nella giornata di sabato 8 giugno dalle 15,00 alle 23,00 e nella giornata di domenica 9 giugno dalle 7,00 alle 23,00 (comma 14).

Dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l’accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, la sezione speciale procede allo spoglio e allo scrutinio delle schede votate, seguendo l’ordine numerico delle circoscrizioni elettorali riportato nella tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (comma 15).

Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, la sezione speciale forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all’ufficio elettorale provinciale di cui all’art. 10 della legge n. 18/1979, costituito presso il tribunale del comune capoluogo di regione (comma 16).

Così come previsto con riferimento ai seggi ordinari e anche se per circoscrizioni elettorali diverse da quella di appartenenza, l’ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio non ultimate dalla sezione speciale per causa di forza maggiore e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Successivamente, per ciascuna circoscrizione elettorale procede al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza (comma 17).

All’esito delle anzidette operazioni e della relativa verbalizzazione, l’ufficio elettorale provinciale forma un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ciascuna circoscrizione elettorale. L’estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica all’ufficio elettorale circoscrizionale competente (comma 18).

A garanzia della segretezza del voto, nell’eventualità in cui presso una sezione speciale le schede votate dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione nel verbale con l’indicazione anche del loro numero, inserisce le schede stesse, senza aprirle, in un plico sigillato che consegna al comune.

Al riguardo, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul carattere particolarmente delicato della verifica relativa al numero di schede votate e dei conseguenti adempimenti di seguito indicati. In particolare (comma 19):

  • ove siano costituite più sezioni speciali, il comune individua un’altra sezione speciale alla quale assegnare le schede in questione e consegna il plico contenente le schede stesse al presidente della sezione così individuata; il presidente di questa sezione, prendendone nota nel verbale, immette le schede nella corrispondente urna della medesima circoscrizione elettorale;
  • nel caso in cui il numero di schede votate rimanga comunque inferiore a cinque, il comune invia il plico contenente le schede all’ufficio elettorale provinciale costituito presso lo stesso capoluogo di regione per le operazioni di completamento di cui al comma 17;
  • anche nell’ipotesi in cui sia stata costituita una sola sezione speciale (e non sia stato dunque possibile immettere le schede nell’urna di un’altra sezione), il comune invia il plico suddetto all’ufficio elettorale provinciale costituito presso lo stesso capoluogo di regione per le operazioni di completamento;

L’avvio contemporaneo dello scrutinio da parte di tutte le sezioni speciali (comprese quelle in cui il numero delle schede votate è superiore a cinque per tutte le circoscrizioni elettorali) è subordinato a un avviso che il comune capoluogo recapiterà ai presidenti di seggio, con il quale sarà comunicata la conclusione, da parte di tutte le sezioni speciali, della verifica del numero di schede votate e dell’avvenuto trasferimento di quelle inferiori a cinque ad altra sezione o all’ufficio elettorale provinciale per le predette operazioni di completamento.

Ciò stante, concluse le fasi precedenti, le sezioni speciali procedono allo scrutinio delle schede votate seguendo l’ordine numerico delle circoscrizioni elettorali indicato nella tabella A allegata alla legge n. 18/1979.

Viene poi dettata una disposizione di salvaguardia che rinvia alle norme del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati per quanto non disciplinato espressamente dall’articolo in argomento (comma 20).

È infine precisato che gli studenti fuori sede temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella in cui è ubicato il comune d’iscrizione elettorale hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e ritorno per l’esercizio del diritto di voto presso la sezione speciale di assegnazione (comma 21).

Tanto rappresentato, si fa riserva di dare in seguito eventuali e più dettagliate indicazioni, fermo restando che saranno tempestivamente predisposte e fornite, per quanto necessario, apposite modulistiche e pubblicazioni.

Si segnala infine che gli allegati alla presente circolare sono disponibili in formato editabile nella Intranet del Ministero dell’Interno (https://intradait.interno.it).

 

Il Responsabile dell’ufficio elettorale

Dott. Tiziano Lampis

Municipium

Allegati

Circ prot 13246 05-04-2024 - Disciplina voto studenti fuori sede - Allegato 1
Circ prot 13246 05-04-2024 - Disciplina voto studenti fuori sede - Allegato 2
Circ prot 13246 05-04-2024 - Disciplina voto studenti fuori sede

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