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Contributi per il superamento e eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati

contributi  ai privati per l'abbattimento delle barriere architettoniche  finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e realizzati ANTECEDENTEMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE 13/1989  e L.R. 32/1991

Data :

6 febbraio 2026

Municipium

Descrizione

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - assegna, per il tramite del Comune, contributi  ai privati per l'abbattimento delle barriere architettoniche  finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e realizzati ANTECEDENTEMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE 13/1989  e L.R. 32/1991 (EDIFICI ANTE E POST LEGGE 1989).

I cittadini interessati devono presentare la domanda, comprensiva degli allegati, al Comune in cui è ubicato l'immobile, ENTRO E NON OLTRE IL 2 MARZO 2026 per l'anno 2026. Si fa presene che per l'annualità 2026 non si potranno accogliere domande presentate successivamente alla data del 2 marzo 2026.

La domanda dovrà essere presentata al protocollo del Comune, prima della realizzazione dell’opera. 

Al fine dell’ottenimento del contributo gli interessati devono presentare, istanza in bollo (bollo € 16,00) e autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile presso l'ufficio amministrativo dei Servizi Territoriali alla Persona, 1° piano palazzo comunale.

La modulistica potrà essere scaricata anche dal sito internet del Comune di Terralba - 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

A) certificato in carta libera debitamente sottoscritto da un medico da cui risulti (art. 4.6 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989):

a) L’handicap dell’avente diritto al contributo;

b) La patologia da cui tale handicap deriva;

c) Le obiettive difficoltà che ne derivano.

Possono presentare la domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonchè la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il conributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli ingterventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione  della proceura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a).

Per informazioni relative alla procedura è possibile contattare l’Ufficio amministrativo e Sociale dei Servizi Territoriali alla PersonaReferente: Istruttore Amministrativo Sig.ra Doloretta Mocci Tel 0783/853011

 

Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2026, 13:36

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