Responsabile per la Trasparenza - Accesso Civico Generalizzato

Ultima modifica 14 dicembre 2018

Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'Art. 43 Decreto Legislativo 33/2013
MODULO RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Usai Dott. Stefano Vicesegretario
Curriculum vitae
Responsabile dei servizi:  Gestione Risorse; Direzione e Affari Generali e Tributi.
Tel.: 0783.8530.38
Fax: 0783.83341 (protocollo)
E-mail: vice.segretario@comune.terralba.or.it
Nominato Responsabile per la trasparenza giusto Decreto Sindacale del 19 luglio 2013 prot. 13672.

Il responsabile per  la trasparenza è figura prevista dall’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013  ed è tenuto a svolgere  stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Inoltre, provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e   l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e  misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Comune di Terralba
Provincia di Oristano
Via Baccelli n. 1 – 09098 Terralba (OR)
PEC PROTOCOLLO: protocollo.terralba@cert.legalmail.it

Accesso Civico Generalizzato
Accesso civico ai dati e documenti della PA (art. 5 comma 2 e art. 5 bis DLGS 33/2013 come modificati dal DLGS 97/2016) –Accesso civico generalizzato.
Dal 23 dicembre 2016 è garantito l’accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso del Comune di Terralba.

Natura e Normativa di riferimento dell’accesso civico generalizzato
L’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016, (“decreto trasparenza”)  definisce una ulteriore tipologia di accesso civico denominato (secondo la terminologia anche utilizzata dall’ANAC)  “generalizzato”.
Ulteriore in quanto si aggiunge all’accesso civico (decreto legislativo 33/2013) che può essere diretto ad ottenere la pubblicazione di dati che la P.A. omette di pubblicare; ed al diritto di accesso come disciplinato dalla legge 241/90 (che deve risultare specificatamente motivato e fondato su un interesse specifico dell’istante).  L’accesso generalizzato ha ad oggetto i dati e documenti in possesso della PA non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti (e quindi a motivazioni specifiche), finalizzato a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art 1 comma 1 del decreto trasparenza).
A tal proposito l’art. 5 al comma 2 prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti".

L’art. 5 –bis individua comunque delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive;

nonché a tutela di interessi privati quali:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Ufficio accesso civico generalizzato
L’ufficio dell’accesso civico generalizzato – come già quello dell’accesso civico -  è quello del vice segretario Usai dott. Stefano

La funzione relativa alla ricezione delle richieste di accesso civico generalizzato, con valutazione, caso per caso- sia di concerto con il Segretario sia con i vari responsabili dell’ente - , delle stesse e l’assegnazione all'ufficio competente dell'istruttoria e dell'eventuale rilascio della documentazione.
I recapiti cui inoltrare le richieste di accesso civico generalizzato sono i seguenti:

Richiesta di accesso generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato ai dati e documenti dovrà essere effettuata dai soggetti interessati esclusivamente attraverso il modulo FAC-SIMILE disponibile presso il Settore Affari legali o scaricabili dal presente sito istituzionale (MODELLO FAC- SIMILE).
La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:

  • che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero
  • che la richiesta consente all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Saranno ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così generico  da non permettere all’ufficio, evidentemente, di identificare i documenti o le informazioni richieste.
In caso di richieste manifestamente irragionevoli o tali da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione, l’ufficio si riserva di non riscontrare l’istanza.

Di seguito i documenti utili per l’attuazione del diritto di accesso civico generalizzato:
Modello Richiesta

 

 

 

 

 

 


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