Funzionario sostituto
Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2019, 12:06
Funzionario sostituto ai sensi dell’articolo 2 della legge 241/90
La giunta comunale ha provveduto con deliberazione n. 196/2013 alla individuazione del funzionario sostituto di cui all’articolo 2 della legge 241/90 per il comune di Terralba nella persona del vice segretario Usai dott. Stefano
Il funzionario sostituto (c.d. antiritardo) è il funzionario che la pubblica amministrazione, per effetto del decreto legge 5/2012 come convertito con legge 35/2012, è tenuta ad individuare per la conclusione dei procedimenti amministrativi rimasti inevasi.
La norma consente al cittadino di ottenere un provvedimento espresso come da obbligo legislativo fissato nell’articolo 2 – primo comma - della legge 241/90 secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
Nel caso in cui il procedimento amministrativo non venga concluso nei termini stabiliti fissati per legge o per disposizione interna, alla scadenza l’utente può rivolgere specifica istanza al funzionari sostituto che ha l’obbligo di far concludere la procedura entro la metà del termine originariamente stabilito.
Nel caso del Comune di Terralba il funzionario sostituto è il vice segretario Usai dott. Stefano
In caso di inadempienza del precitato l’istanza deve essere rivolta al Comandante Dessani dott. Stefano